8.4.2008

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Impianti antincendio ed estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 92 del 3 aprile 2008 è stato pubblicato il Regolamento (CE) n.304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 relativo ai requisiti minimi e le condizioni di mutuo riconoscimento per la certificazione delle aziende e del personale operanti su impianti antincendio ed estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
Tale regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 842/2006 per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti determinati gas fluorurati ad effetto serra, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in conformità a tali requisiti.
Il regolamento si applica al personale che svolge le seguenti attività relative agli impianti di protezione antincendio:
a) controllo delle perdite delle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
b) recupero, anche per quanto riguarda gli estintori;
c) installazione;
d) manutenzione o riparazione.
Si applica inoltre alle imprese che svolgono le seguenti attività relative agli impianti di protezione antincendio:
a) installazione;
b) manutenzione o riparazione.

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