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Sulla Gazzetta Ufficiale dell’unione europea L 332 del 18 dicembre 2007 sono stati pubblicati due regolamenti attuativi del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che riguarda i gas fluorurati ad effetto serra.
All’articolo 6 del Regolamento 842/2006, il cui obiettivo ricordiamo è quello di contenere, prevenire e quindi ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto, viene stabilito che entro il 31 marzo 2008 e ogni anno a seguire, ciascun produttore, importatore ed esportatore di gas fluorurati ad effetto serra comunica mediante una relazione alla Commissione, trasmettendole anche all'autorità competente dello Stato membro interessato, le informazioni indicate di seguito in riferimento all'anno civile precedente. Il Regolamento 1493/2007 fissa il formato di tale relazione.
Nell’Articolo 7 del Regolamento 842/2006 viene inoltre stabilito che i prodotti riportati di seguito possono essere immessi in commercio solo se le denominazioni chimiche dei gas fluorurati ad effetto serra sono identificate mediante un'etichetta conforme alla nomenclatura accettata dall'industria:
- prodotti e apparecchiature di refrigerazione contenenti perfluorocarburi o preparati contenenti perfluorocarburi;
- prodotti e apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento (diversi da quelli nei veicoli a motore), pompe di calore, sistemi di protezione antincendio, estintori, qualora il rispettivo tipo di apparecchiatura o prodotto contenga idrofluorocarburi o preparati contenenti idrofluorocarburi;
- commutatori contenenti esafluoruro di zolfo o preparati contenenti esafluoruro di zolfo;
- tutti i contenitori per gas fluorurati ad effetto serra.
Il Regolamento 1494/2007 stabilisce la forma e i requisiti di tale etichettatura.
Visualizza testo del Regolamento 1493/2007  .pdf 744 kb
Visualizza testo del Regolamento 1494/2007  .pdf 43 kb
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